IL MANDANTE DICHIARA: - di aver esibito a richiesta e con il suo consenso i propri dati identificativi mediante documento valido agli effetti di legge rilasciando copia fotostatica dello stesso e autorizza il mandatario a detenerli ed utilizzarli per la trascrizione nel proprio schedario clienti e nell'immediato, nel Registro degli Affari vistato dagli organi della P.S. in virtù di quanto prevede l'art. 135 del T.U.L.P.S.;
- di aver preso visione del Codice Deontologico dell'investigatore privato adottato dalla P & P INVESTIGAZIONI SRL, di aver preso atto che l'attività di quest'ultima, nella persona del suo legale rappresentante sarà svolta nel rispetto delle leggi vigenti;
- di essere a conoscenza che l'obbligazione assunta dall'Istituto di Investigazioni è di mezzi, non di risultato e che l'eventuale risarcimento del danno, anche di natura extracontrattuale derivante da ritardi, errori, omissioni, inadempienze operative, negligenze anche lievi, condotte volontarie o comunque colpose da parte dell'Istituto di Investigazioni, collaboratori e/o corrispondenti è ammesso esclusivamente entro il limite massimo del corrispettivo del servizio già pagato dal Mandante all'Istituto di Investigazioni;
- di approvare infine le seguenti condizioni:
1. DURATA
Il presente mandato ha durata per il periodo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico che comunque dovrà essere portato a termine entro sei mesi dalla data del presente atto, salvo proroghe in forma scritta e concordata dalle parti per accettazione.
2. ACCETTAZIONE
Il presente atto è da intendersi quale proposta e/o richiesta di servizio. Pertanto esso assume validità secondo le modalità in esso contenute soltanto ad accettazione incarico assunto da parte del mandatario mediante l'iscrizione nell'apposito Registro degli Affari, regolarmente vidimato dalle competenti Autorità di Polizia, pagina per pagina.
3. IRREVOCABILITA'
Una volta intervenuta accettazione da parte del mandatario, il presente atto potrà essere revocato dal mandante soltanto a mezzo raccomandata A.R da farsi entro 7 (sette) giorni dalla stipula del presente.
Il mandante si obbliga, con la recessione, a corrispondere al mandatario il 70% della parcella concordata. Nel caso il servizio sia già iniziato al momento della recessione, il mandante dovrà liquidare per intero la parcella per l'attività investigativa/informativa svolta e corrispondere, per il resto come sopra indicato il 70% del dovuto per il programmato e interrotto per cause non dovute al mandatario.
4. SEGRETO
Data la natura dei servizi di cui al presente atto, il mandante si impegna a mantenere il più stretto riserbo sui rapporti informativi e sui colloqui diretti o telefonici avuti con il mandatario.
5. GARANZIA
In assenza di specifica prova scritta si conviene che le informazioni vengono fornite senza garanzia alcuna e per il solo uso confidenziale e strettamente personale del mandante con divieto di divulgazione anche parziale a terzi. Il mandatario, in conformità degli usi relativi alle prestazioni professionali, garantisce una obbligazione di mezzi e non di risultati così come recita il Codice Civile italiano.
6. COMUNICAZIONI
Qualsiasi comunicazione tra mandante e mandatario si dovrà tenere in forma scritta ed ogni altra comunicazione, anche se provata per testimoni, non potrà essere utilizzata in alcun modo dal mandante. in ogni caso, ed in assenza di comunicazioni scritte davanti a terzi ed in giudizio, faranno fede la documentazione e la contabilità del mandatario
7. L'IMPORTO DEL CORRISPETTIVO E RICONOSCIMENTO DI DEBITO
L'importo che il mandante si obbliga a corrispondere al mandatario, maggiorato delle imposte di Legge (IVA) sarà quello corrispondente alle tariffe di cui al precedente punto 8 e riportato sull'atto o atti unilaterali di riconoscimento di debito sottoscritto dal mandante contestualmente alla firma del presente atto. Il mandante, sin d'ora, rinuncia a qualsivoglia eccezione ed opposizione al pagamento, e si obbliga a corrispondere al mandatario quanto riportato nel suddetto atto o atti di riconoscimento di debito, attribuendo a quest'ultimo atto o atti valore di promessa di pagamento e di ricognizione di debito ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 1987 Codice Civile e degli art. 633 e seguenti del Codice di Procedura Civile (prova scritta per emissione decreto ingiuntivo).
8. PAGAMENTO
Il pagamento del corrispettivo risultante come suddetto dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta del mandatario in valuta corrente.
9. PENALE PER RITARDATO OD OMESSO PAGAMENTO
Nel caso in cui il mandante non corrisponde la parcella dovuta nel termine stabilito (cinque giorni dal ricevimento della richiesta del mandatario) dovrà liquidare al mandatario gli interessi di mora del 3% mensili.
10. FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia dovesse insorgere circa l'esecuzione e l'interpretazione del presente atto, le parti convengono che il Foro competente è quello di LECCE.
TRICASE, li IL MANDANTE _________________________
Il/La sottoscritto/a conferma l'oggetto del presente incarico, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile (contratti per adesione e clausole vessatorie), dichiara di aver preso conoscenza del su esteso atto e di approvare integralmente tutte le clausole e più precisamente:
1. Durata 2. Accettazione 3. Irrevocabilità 4. Segreto 5. Garanzia 6. Comunicazione 7. Importo del corrispettivo e riconoscimento di debito 8. Pagamento 9. Penale per ritardo ed omesso pagamento 10. Foro competente
TRICASE, li IL MANDANTE _________________________